

Le nuove tipologie di SRL
Da pochi giorni è entrato in vigore il DM 138 del 23 giugno 2012 che ha introdotto l’articolo 2463-bis relativo alla disciplina delle nuove srl semplificate (Srls).
La normativa prevede alcune limitazioni che devono essere attentamente valutate dai dottori commercialisti insieme ai clienti.
In particolare i soci devono essere solo persone fisiche ed avere tutti meno di 35 anni, l’organo amministrativo deve essere composto esclusivamente da persone fisiche socie e non è ammessa alcuna deroga all’atto costitutivo standard “tipizzato” con Decreto del Ministro della Giustizia. Altra peculiarità riguarda il fatto che il capitale sociale, inferiore a 10.000€ e conferito solo in denaro e non in natura, deve essere versato interamente al momento della costituzione e nelle mani dell’amministratore. Tutto questo si affianca all’abbattimento dei costi di costituzione in quanto non vi sono onorari per il notaio e non vi sono bolli o diritti di segrereria, occorre versare soltanto il diritto annuale alla Camera di Commercio e l’imposta di registro in misura fissa.
Con il DL sviluppo 83/2012 è stata inoltre disciplinata all’articolo 44 la srl a capitale ridotto (Srlcr). Le differenze rispetto alle srls riguardano in particolare il fatto che l’atto costitutivo non deve avere un contenuto standard ed i soci devono essere persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni. Inoltre gli amministratori possono essere anche persone fisiche non socie.
L’introduzione di queste nuove fattispecie consentirà di abbattere le limitazioni esistenti nella costituzione di nuove società di capitali, anche se tale beneficio potrebbe essere ridotto dalle difficoltà di accesso al credito bancario, dovute alla bassa capitalizzazione della Srls e della Srlcr.
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