

La riduzione del tasso di interesse legale
Il Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2013 pubblicato in G.U. n. 292 del 13 dicembre 2013 ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2014 la riduzione del tasso di interesse legale dal 2,5% all’1%.
Tale riduzione incide sul diversi elementi civilistici e tributari, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– in caso di locazioni è il tasso utilizzato per conteggiare gli interessi che devono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno quando viene rilasciato un deposito cauzionale fruttifero di interessi;
– ai fini tributari la variazione del saggio di interesse legale influisce sul calcolo del ravvedimento operoso per la regolarizzazione spontanea di omessi o ridotti versamenti, in tale ipotesi occorrerà fare un calcolo separato utilizzando il vecchio tasso di interesse del 2,5% fino al 31.12.2013 e il nuovo tasso dal 2014;
– la variazione del tasso legale incide sulla determinazione dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie.
La variazione del tasso legale invece non incide sugli omessi o ritardati pagamenti dei contributi previdenziali all’INPS e di premi assicurativi all’INAIL, per i quali si applica il tasso ufficiale di riferimento.
Esistono anche altri casi di applicazione del tasso di interesse legale, a tal fine lo Studio Commercialisti In Modena resta a disposizione per ogni chiarimento fosse necessario.
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