

Bilanci del 2012 – Altre novità
Vi sono altre novità per i bilanci in chiusura, rispetto a quelle precedentemente discusse, che riguardano in particolare l’applicazione del regime derogatorio previsto dal D.L. 185/2008 per la valutazione di titoli e partecipazioni iscritti nell’attivo circolante.
Anche per il 2012 le imprese potranno evitare di fare svalutazioni sulla base del valore di mercato se la perdita di valore registrata non ha carattere durevole. Il susseguirsi delle proroghe può però generare qualche dubbio in particolare per quanto riguarda titoli già iscritti nel bilancio 2008, per i quali ad oggi la perdita di valore potrebbe essere difficilmente considerata di carattere “non durevole”.
Il decreto legislativo 231/2002 in vigore al 31/12/2012 ha inoltre previsto l’automatica decorrenza degli interessi moratori sui crediti scaduti (nel caso in cui il contratto tra le parti non preveda alcun termine di pagamento) e pertanto è necessario rilevarli per competenza nei bilanci in chiusura, a meno che il valore degli interessi moratori risulti di importo inferiore a 5 euro. In tutti gli altri casi, occorre procedere all’imputazione degli interessi in base al criterio di competenza, anche se sussistono dubbi sulla effettiva riscossione, salvo rinuncia scritta comunicata al debitore in merito alla volontà di non richiederne il pagamento.
Anche il debitore, dal canto suo, è obbligato a imputare gli interessi passivi, nel rispetto del principio di prudenza, anche se vi sono dubbi sull’effettivo pagamento.
Fiscalmente, gli interessi moratori rilevano nel momento in cui sono percepiti o riscossi, pertanto si genera uno sfasamento temporale tra il momento impositivo e il periodo di competenza contabile.
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