Si ritiene che qualora il bene sia ceduto dal rappresentante fiscale italiano del soggetto estero, l’acquirente nazionale debba indicare nello spesometro i dati del citato rappresentante.
Il comma 4 dell’articolo 13 del DPR 633/1972, così come modificato dalla legge 228/2012 (legge di Stabilità 2013), prevede che, ai fini della determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o di emissione della fattura , in mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea. Pertanto nel caso esposto, per il cambio di conversione della fattura del fornitore estero si assumerà la data di emissione della fattura stessa.
In analogia di quanto stabilito dall’articolo 8, comma 7 del DPR 600/1973 per il regime di contabilità semplificata in base ai ricavi, l’importo di 343 mila euro di volume d’affari realizzato nel periodo settembre-dicembre 2012 indicato nel quesito va ragguagliato ad anno. Pertanto dal 2013 per effetto del superamento nel 2012 del limite di 400.000 euro (ragguagliati ad anno), ai fini IVA devono essere effettuate le liquidazioni mensili.
La risposta è affermativa: l’esonero dalla dichiarazione Iva sussiste solo nel caso in cui sono annotate esclusivamente operazioni esenti da Iva. Le istruzioni al modello della dichiarazione Iva confermano che sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti che effettuano attività esenti da Iva se registrano operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2, Dl 331 del 1993). Per qli acquisti intracomunitari di beni e servizi, deve inoltre essere trasmesso il modello Intrastat.
L’operazione si qualifica come operazione interna e deve essere assoggettata a Iva italiana in quanto ai sensi dell’articolo 7-quater del Dpr 633/1972 la locazione di un immobile rientra tra le operazioni rilevanti ai fini Iva nel Paese in cui si trova l’immobile. Nel caso in esame, quindi, il committente italiano dovrà provvedere ad assolvere l’Iva mediante integrazione del documento emesso dal prestatore comunitario, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del Dpr 633/1972 (reverse charge).
La disciplina in tema di deducibilità fiscale delle perdite su crediti delle imprese è stata cambiata di recente. Infatti la normativa vigente, applicabile a partire dai bilanci 2012, è stata modificata in maniera rilevante dal Dl 83/2012 entrato in vigore il 12 agosto dello scorso anno. Il decreto ha riformulato l’articolo 101, comma 5 del Dpr 917/1986, ampliando le ipotesi in cui è possibile dedurre le perdite su crediti. In primo luogo si specifica che la deducibilità delle perdite su crediti è consentita se queste risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è soggetto a procedure concorsuali. Inoltre, a seguito della modifica che è stata apportata dal Dl 83/2012, per i crediti di importo non superiore a 2.500 euro (elevato a 5.000 euro per imprese con ricavi non inferiori a 300 milioni di euro), la perdita è deducibile decorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento. Lo stesso decreto ha, poi, introdotto la possibilità di dedurre la perdita, a prescindere dal relativo importo, nel momento in cui il diritto alla riscossione del credito risulta prescritto. Quindi, il corretto comportamento fiscale, nella gestione delle perdite su crediti inerenti al bilancio 2012, richiede un’analisi delle singole posizioni, al fine di confrontarle con le varie fattispecie previste dall’articolo 101, comma 5, del Tuir.
Il Vies (Vat interchange electronic system) è il registro istituito per selezionare i soggetti “fiscalmente affidabili” che sono autorizzati ad avere rapporti commerciali con controparti comunitarie per assicurare un controllo più incisivo al fine di evitare le frodi Iva. Il fornitore comunitario, prima di emettere la fattura, può pertanto interrogare il sistema Vies per avere la conferma della validità della partita Iva del cliente e, in assenza di iscrizione, deve emettere il documento con l’applicazione dell’Iva estera. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 42/E del 2012, il cliente non iscritto al Vies che riceve però una fattura da un fornitore comunitario senza Iva non è tenuto alla doppia registrazione e, nel caso in cui lo faccia, commette una illegittima detrazione, che comporta una sanzione proporzionale all’imposta.
La disciplina relativa alla possibilità di optare per l’imponibilità iva in caso di cessione di immobili è contenuta nell’articolo 10, comma 1, numeri 8, 8 bis e 8ter del DPR 633/1972, recentemente novellato dall’articolo 9 del DL 83/2012. In base a tale norma i casi in cui è possibile optare per l’applicazione dell’iva variano a seconda che si tratti di fabbricato abitativo o strumentale. Per quanto riguarda i fabbricati abitativi, cioè quelli accatastati nella categorie A esclusa l’A10, l’opzione per l’imposizione è consentita solo per le imprese di costruzione o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da oltre cinque anni. L’eventuale cessione effettuata prima del quinquennio è invece naturalmente soggetta a iva. Tuttavia se l’oggetto della cessione è un immobile abitativo destinato ad alloggi sociali l’opzione per l’applicazione dell’iva può essere esplicitata anche dalle imprese non costruttrici. In relazione agli immobili strumentali per natura invece qualsiasi soggetto passivo (impresa o professionista) può optare per l’applicazione dell’imposta. In tutti i casi in cui per la cessione di un fabbricato il cedente opta per l’applicazione dell’iva, l’imposta si applica con il metodo dell’inversione contabile ex art 17, comma 6, lettera a-bis del DPR 633/1972.
La risposta è positiva. L’esonero relativo ai leasing e ai noleggi della comunicazione dell’art. 21, decreto legge n. 78/2010, infatti, vale soltanto per coloro che concedono l’uso di beni, i quali sono tenuti a comunicare già questi dati attraverso la Comunicazione all’Anagrafe tributaria per i contratti di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, dpr n. 605/1973 (nota entrate 13 gennaio 2012, risposta D.2). Si precisa che gli operatori commerciali che svolgono marginalmente l’attività di noleggio/locazione (es. officina che noleggia al cliente l’auto sostitutiva) sono obbligati a presentare sia la comunicazione all’Anagrafe tributaria per i contratti di noleggio, sia lo spesometro per le altre operazioni dell’attività principale (nota Entrate 23 dicembre 2011).
Nel caso di mancato ricevimento della fattura dal fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’acquisto (prima era entro il mese successivo), il cessionario è tenuto a emettere l’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’acquisto (prima era entro il secondo mese seguente a quello di effettuazione). Si precisa che dal 2013 l’acquisto intracomunitario si considera effettuato alla data di inizio del trasporto presso il fornitore UE. Si ricorda inoltre che in caso di ricevimento della fattura indicante il corrispettivo inferiore a quello effettivamente dovuto, bisogna emettere la fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione originaria.
La risposta è positiva. La collaborazione compensata tramite voucher, di cui alla legge 3/2003, non si configura come prestazione da lavoro dipendente, né come una collaborazione coordinata e continuativa, ma come una prestazione occasionale di carattere accessorio, per cui la prestazione stessa non rientra tra quelle che inibiscono l’applicazione del regime dei minimi.
La risposta è negativa. Come ribadito infatti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E del 2013, l’articolo 30 della legge 724/1994 prevede per le società non operative l’applicazione dei vincoli all’utilizzo del credito annuale IVA: divieto di rimborso, divieto di compensazione con altri tributi e divieto di cessione. Questi vincoli riguardano l’eccedenza iva emergente dalla dichiarazione relativa all’anno di applicazione della norma. Nel caso in oggetto pertanto, il blocco della compensazione riguarda il credito iva del periodo di imposta 2012 e si applica dal 2013.
Le diciture previste dalla legge 228/2012 devono essere obbligatoriamente inserite in fattura. Tra le principali diciture previste dalla legge si ricordano le seguenti: a) “operazione non imponibile” da riportare in caso di cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie di beni, cessioni intracomunitarie triangolari (ai sensi dell’art. 58 del D.L. 331/1993), cessioni assimilate alle cessioni all’esportazione (di cui all’art. 8-bis del DPR 633/1972) e servizi internazionali (ex art. 9 del DPR 633/1972); b) “inversione contabile” da utilizzare per le operazioni per cui è prevista l’integrazione della fattura a cura del committente comunitario; c) “operazione non soggetta” per le cessioni di beni in transito e le prestazioni di servizi nei confronti di committenti soggetti passivi extra UE; d) “autofatturazione” per le operazioni in cui la fattura è emessa dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo specifico; e) “operazione esente” per le operazioni di cui all’art. 10 del DPR 633/1972 (escluse lotto e lotterie, eccetera). Diventa invece facoltativa l’indicazione della normativa di riferimento. La mancata indicazione in fattura delle diciture rappresenta una mera violazione formale e quindi sarà applicabile la sanzione amministrativa di 258 euro.
La risposta alle domande poste è affermativa. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Dlgs 23/2011, infatti, a decorrere dall’anno 2012 l’IMU ha sostituito l’IRPEF e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato. Il dipartimento delle Finanze, con circolare 3 del 18 maggio 2012 (paragrafo 13), ha precisato inoltre che la sostituzione dell’IRPEF comporta che per gli immobili non locati, compresi quelli concessi in comodato (a parenti o a terzi) e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista, è dovuta soltanto l’IMU.
La disciplina di immissione dei beni del privato all’interno dell’attività con partita iva, prevista nell’ambito del reddito di impresa, non esiste invece per le attività professionali. Si ritiene pertanto che non sia possibile dedurre il costo dell’ammortamento sul bene acquistato in qualità di privato. Si ritiene che sia invece possibile dedurre i costi per il loro utilizzo. Se, per esempio, il bene immesso fosse un’autovettura, essa, se utilizzata (anche solo parzialmente) per la propria attività professionale, comporterebbe a decorrere dal 2013 una deduzione pari al 20 per cento della spesa sostenuta.
Fino a quando l’immobile è censito nella categoria catastale A/10, non è possibile esercitare l’opzione per l’applicazione della cedolare secca. L’articolo 11 del D.Lgs. 23/2011 prevede che il regime fiscale della cedolare secca trova applicazione solo in relazione ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, locati per finalità abitative, ed eventuali pertinenze locate congiuntamente all’abitazione. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 26/E del 1° giugno 2011, paragrafo 1.2, ha precisato che gli immobili abitativi devono risultare “censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A, escluso A/10) ovvero per i quali è stata presentata la domanda di accatastamento in detta tipologia abitativa” .
L’obbligo normativo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali, nei quali far confluire obbligatoriamente le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali effettuare i prelevamenti per il pagamento delle spese, era stato effettivamente introdotto, per i soggetti esercenti arti o professioni, dall’art. 35 comma 12 del DL n. 223/2006 (il cosiddetto decreto Bersani). Tale previsione è stata tuttavia abrogata dell’art. 32 del DL 112/2008. Attualmente non vige, pertanto, alcuna disposizione che imponga espressamente al titolare di partita iva di detenere un conto corrente dedicato all’espletamento della propria attività commerciale.
Dopo le modifiche introdotte con il D.L. 83 del 2012, le assegnazioni di immobili strumentali seguono come regime naturale quello dell’esenzione da IVA, se non è esercitata l’opzione per l’imponibilità, ai sensi dell’articolo 10, numero 8-ter, del DPR 633/1972. Sotto il profilo delle altre imposte indirette, l’assegnazione dell’immobile strumentale comporta l’applicazione delle imposte ipo-catastali nella misura del 4%, e dell’imposta di registro in misura fissa (168 €).
Nelle locazioni abitative, mentre il locatore è tenuto a rispettare la scadenza legale del contratto per riottenere la disponibilità dell’immobile, il conduttore – in presenza di gravi motivi – può recedere dal contratto anche prima della scadenza, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. Tale disposizione può essere derogata dalle parti, con la conseguenza che queste possono contrattualmente eliminare il vincolo dei “gravi motivi” per l’esercizio del recesso da parte del conduttore; fatto salvo che durante il periodo di preavviso e sino alla scadenza di quest’ultimo, il conduttore è tenuto al versamento del corrispettivo della locazione, a prescindere da una eventuale riconsegna anticipata dei locali. Il recesso anticipato dal contratto comporta l’obbligo di versamento, entro 30 giorni dalla data di effetto della disdetta, della tassa di registro per la risoluzione anticipata tramite il Modello F23 in misura fissa (pari a 67 euro, codice tributo 113 T). L’attestato di versamento deve essere presentato all’ufficio presso il quale era stato registrato il contratto. E’ obbligato al versamento della tassa di risoluzione il locatore, salvo farsi rimborsare la metà di quanto anticipato, a norma dell’articolo 8, legge 392/78, per il quale “le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali”. Resta fermo, nei confronti del fisco, che locatore e conduttore sono obbligati solidalmente al versamento della tassa, a norma dell’articolo 10, comma 1, lettera a), decreto del presidente della Repubblica, 26 aprile 1986, numero 131 – recante “soggetti obbligati a chiedere la registrazione”- per il quale “sono obbligati a richiedere la registrazione le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali”.
La circostanza che l’impresa sia costituita sottoforma di impresa familiare non costituisce ostacolo all’applicazione del nuovo regime dei minimi di cui all’art. 27 del DL 98/2011. L’imposta sostitutiva, tuttavia, si applica sul reddito prodotto e imputato interamente al titolare in quanto la presenza del collaboratore ai fini fiscali è irrilevante.
L’acquisto del box fruisce della detrazione solo se lo stesso è ancora da considerare di nuova costruzione, cioè mai utilizzato da allora e nemmeno concesso in locazione, pena l’inapplicabilità della detrazione, in quanto il box non si considera nuovo. La detrazione del 36%, ora 50% (articolo 16-bis del TUIR, DPR 917/1986, e articolo 11 del DL 83/2012, convertito in Legge 134/2012), infatti, come chiarito dalla risoluzione 166/E del 1999, è applicabile per l’acquisto del box pertinenziale di nuova costruzione ceduto dall’impresa costruttrice (risoluzione 166/E del 1999). In tal caso occorre pagare con bonifico bancario o postale, da cui risultino il codice fiscale dell’acquirente, la partita IVA dell’impresa e la causale di versamento (“acquisto di box pertinenziale”), tutte le spese di acquisto del box. La detrazione è pari al 50% delle spese di realizzazione sostenute dall’impresa costruttrice, appositamente attestate con dichiarazione da rilasciare all’acquirente. Si precisa inoltre che in presenza di pagamento di acconti, il preliminare deve essere registrato (risoluzione n. 38/E dell’8 febbraio 2008).
Nel caso descritto si perde il diritto alla detrazione per incapienza Irpef in quanto il versamento dell’IMU assorbe l’Irpef sugli immobili non locati e, secondo il disposto dell’art. 16 bis del Tuir, si ha diritto alla detrazione del 36% nei limiti dell’imposta netta dovuta in Italia. In base all’art. 165 del DPR 917/1986 e alle Convenzioni internazionali, se il reddito prodotto all’estero è tassato anche in Italia, compete un credito di imposta pari all’imposta pagata all’estero. Nel caso in cui residui un debito Irpef, sullo stesso il contribuente potrà detrarre la rata delle spese di ristrutturazione.
In riferimento al caso descritto, il pagamento in contanti delle due rate, benché singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, integri una violazione della normativa antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007 in quanto le parti non hanno indicato tale particolare modalità di pagamento in fattura e hanno concluso l’accordo solo verbalmente, in un momento successivo a quello di emissione della fattura stessa. L’aggiramento del limite previsto per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi, mediante frazionamento della somma di una stessa operazione economica in più parti, in modo che ciascuna sia di importo inferiore alla soglia indicata, infatti, non è ammesso dalla normativa antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007. Lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota interpretativa protocollo 65633 del 12 giugno 2008, ha chiarito che sono consentiti solo frazionamenti imposti dalla natura delle operazioni o frutto della libertà contrattuale delle parti, e non, invece, artificiosamente realizzati allo specifico scopo di eludere la disposizione in esame. Pertanto, la predeterminazione di una rateazione, purché di importo unitario non eccedente la soglia di 1.000 euro, tramite accordi non verbali ma sottoscritti, non dà adito ad un frazionamento neanche in forma artificiosa e, pertanto, anche se la sommatoria delle rate supera il limite, non si incorre in sanzioni.
L’esiguità dell’ammontare delle operazioni e la mancanza di una specifica organizzazione di mezzi rappresentano elementi che permetterebbero di considerare le operazioni di cui al quesito come prestazioni occasionali cui proventi devono essere dichiarati quali redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del Tuir e non soggetti ad Iva (mancando le condizioni previste dall’articolo 4 DPR 633/72). Un elemento essenziale al fine di considerare le prestazioni in argomento non occasionali è però rappresentato anche dalla circostanza che l’attività sia duratura nel tempo: indipendentemente dagli importi (degli acquisti o delle vendite) se l’attività si svolge costantemente nell’intero arco dell’anno o per buona parte di esso risulterà più difficile sostenere la natura occasionale. La valutazione circa la sussistenza del presupposto soggettivo deve pertanto essere effettuata di volta in volta avendo riguardo alla situazione di fatto in cui si viene a trovare il contribuente.
La concessione in locazione di una parte della propria abitazione principale non fa venire meno i benefici fiscali previsti per tale abitazione sia ai fini Irpef, sia ai fini Imu. In tal caso infatti, in relazione alla compilazione del modello Unico, nella colonna 2 (Utilizzo) va indicato il codice 1 e vanno compilate le colonne 5 (Codice canone) e 6 (Canone di locazione) secondo le istruzioni ivi descritte. Può essere inoltre essere esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca e nel modello di registrazione del contratto di locazione (tramite modello cartaceo 69 o informatico Siria) va indicato nello spazio riservato ai “dati degli immobili” la lettera P per segnalare che si tratta di “porzione di immobile”. Anche ai fini dell’Imu le agevolazioni restano immutate, a condizione che il soggetto passivo possessore dell’immobile dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione oggetto di locazione parziale, in quanto in tal caso sussistono i requisiti richiamati dalla norma, a nulla rilevando la circostanza che parte della casa sia concessa in locazione. Potrebbero però crearsi dei problemi relativi agli identificativi catastali, in quanto il comune potrebbe sollevare l’omessa richiesta di separazione catastale eccependo il fatto che si tratta di due unità immobiliari distinte.
Gli amministratore di una Srl non rispondono con il patrimonio personale dei debiti sociali, ai sensi dell’art. 2462 Codice Civile infatti risponde solo la società con il proprio patrimonio. Si precisa però che ai sensi dell’art. 2476 c.c. gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione sociale. Al superamento del limite dei 50 mila euro di omessi versamenti Iva o di ritenute alla fonte certificate, la condotta illecita diventa un reato di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74.
Nel caso prospettato il professionista, poiché non è iscritto al Vies, ai fini IVA è equiparato ad un soggetto privato con applicazione dell’IVA nel paese del prestatore ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972, per cui non deve procedere alla registrazione mediante il reverse charge, in considerazione del fatto che la prestazione non è territorialmente rilevante in Italia. La prestazione non è quindi soggetta alla presentazione dell’elenco Intrastat servizi, non va contabilizzata nei registri IVA (di cui agli artt. 23 e 25 del decreto Iva) e non deve essere pertanto indicata in dichiarazione IVA tra le operazioni intracomunitarie.
Il comportamento tenuto è corretto. Ai sensi dell’articolo 25 del Dpr n. 600/1973, il sostituto d’imposta deve applicare una ritenuta d’acconto sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente (occasionali), nella misura del 20 per cento. Il rimborso chilometrico, anche se nella sostanza assolve alla funzione di reintegrare il lavoratore autonomo delle spese sostenute per la trasferta tramite l’uso della propria autovettura, assume la natura di compenso. Pertanto, anche su tale voce deve essere operata la ritenuta d’acconto.
Per il 2012 il calcolo del versamento dell’acconto deve essere fatto sull’imposta sostitutiva dovuta nel 2011. In caso di mancanza dell’anno di riferimento per derminare l’acconto su base storica, lo stesso non è dovuto per il 2012. Il versamento dell’imposta sostitutiva, quindi, dovrà essere eseguito in sede di dichiarazione dei redditi, a meno che il locatore non decida di effettuare il pagamento sulla base di un calcolo previsionale.
L’opzione per la conservazione del diritto alla detrazione in capo al venditore deve essere effettuata direttamente nel rogito, in caso di mancanza solo un’eventuale integrazione dell’atto notarile potrebbe consentire la conservazione del diritto alla detrazione per le quote decennali non ancora detratte all’atto del trasferimento. A decorrere dal 17 settembre 2011 (articolo 2, commi 12-bis e 12-ter, della legge 14 settembre 2011 n. 148, di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) è stato riconosciuto al venditore, nell’ipotesi di vendita di un’abitazione su cui siano stati eseguiti gli interventi di recupero, la facoltà di scegliere tra: continuare ad utilizzare in prima persona la detrazione, ovvero trasferirla all’acquirente. Dal 2012, il nuovo articolo 16 bis del Tuir, al comma 8, ribadendo la possibilità di scelta per il venditore, chiarisce definitivamente che, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento (opzione espressa nel rogito sul mantenimento del diritto per le quote annuali residue in capo al venditore), il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente del’immobile.
In merito al quesito si precisa che se l’attività viene esercitata in maniera occasionale, non è necessaria l’apertura di partita Iva. È sempre necessaria l’iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione (articolo 2 della legge 39/1989) nel caso in cui si svolga attività di mediazione immobiliare, anche se occasionale. Gli articoli 6 e 8 della legge citata prevedono che il diritto alla provvigione spetta soltanto a coloro che sono iscritti nel ruolo, coloro che esercitano abusivamente la professione sono puniti con una sanzione amministrativa, oltre a essere tenuti alla restituzione di quanto eventualmente già percepito. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4635 del 2 aprile 2002, ha stabilito che il mediatore non iscritto non può pretendere alcun compenso, neppure con l’azione generale di arricchimento senza causa. Per completezza si segnala che l’articolo 73 del Dlgs 59/2010 ha soppresso il ruolo dei mediatori, pertanto a decorrere dal 12 maggio 2012 occorre procedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese dove si esercita l’attività occasionale.
È possibile estinguere anticipatamente il debito complessivo in unica soluzione. Se, ad esempio, le rate ancora in scadenza sono dieci, il debito residuo (originariamente dilazionato in venti rate) è esattamente uguale alla metà della somma dovuta in base all’avviso (imposte, sanzioni ridotte e interessi di ritardata riscossione). Questo perché nel piano di rimborso il debito originario è frazionato in rate costanti (debito iniziale diviso per il numero delle rate), cui si aggiungono interessi in misura variabile. Oltre al debito residuo occorre corrispondere anche gli interessi frattanto maturati, tra l’ultima rata pagata e il giorno dell’estinzione, calcolati sul debito stesso. Il tasso di interesse da utilizzare per il conteggio è del 3,50 per cento (articolo 3-bis, comma 3, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 462). In particolare si osserva che gli interessi da pagare in coincidenza con l’estinzione integrale sono gli stessi che avrebbero gravato, secondo l’esempio ipotizzato, l’undicesima rata, in quanto gli interessi sono sempre calcolati sul debito residuo, con il metodo cosiddetto “a scalare”, in caso di rate decrescenti. Sebbene non se ne faccia menzione nel citato articolo 3-bis, occorre considerare che il pagamento dilazionato dei tributi è considerato dalla giurisprudenza (Cassazione, 14 marzo 2011, n. 5928) come una vera e propria agevolazione fiscale per il contribuente. Essendo l’obbligazione frazionata sottoposta a termine, quest’ultimo è evidentemente “a favore del debitore”. Ciò comporta che il debitore può rinunciare al beneficio del termine e adempiere l’obbligazione prima della scadenza, come consentito dall’articolo 1184 del Codice Civile.
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, ha chiarito che per i contratti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso (contratti di locazione di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica, di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno con il medesimo locatario), il locatore può applicare la cedolare secca in sede dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è prodotto il reddito
La dichiarazione modelo 770 deve essere sottoscritta dall’amministratore in carica, risultante dall’ultimo verbale assembleare, al momento della presentazione del modello pertanto il nuovo soggetto nominato, ovvero, in mancanza, dal condomino a ciò delegato
Il diritto annuale versato al momento di iscrizione di una nuova impresa o di apertura di una nuova unità locale assolve l’obbligo relativo all’anno in corso e, quindi, il diritto non deve essere nuovamente pagato alla scadenza di giugno.
La risposta è positiva. È possibile regolarizzare il tardivo versamento dell’imposta di bollo mediante ravvedimento operoso entro trenta giorni, o nel termine maggiore di un anno dall’omissione. La sanzione sarà, rispettivamente, pari al 10% (se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni) o al 12,5% (se pagata entro un anno) dell’imposta non assolta. Oltre all’imposta, ed entro il medesimo termine, dovranno essere versati anche gli interessi calcolati in misura pari al tasso legale (2,5% dal 1° gennaio 2012; 1,5% dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011). I codici tributo da usare nei versamenti da effettuare con il modello F23 sono 458T per l’imposta e gli interessi, e 675T per la sanzione.
Con riferimento alle somme addebitate al cedente o al prestatore del servizio da parte dell’acquirente o committente a causa di ritardi o di penalità nell’esecuzione del contratto, le stesse sono escluse dall’Iva ai sensi dell’ articolo 15 del Dpr n. 633/1972. Per tali somme addebitate non vi è obbligo di emissione della fattura; inoltre, le stesse non sono soggette alla presentazione dell’Intrastat.
La detrazione degli interessi passivi derivanti dal mutuo ipotecario non è conseguibile a decorrere dall’anno successivo a quello in cui l’immobile non è più adibito ad abitazione principale del contribuente (lettera b, articolo 15 Tuir), a nulla rilevando che questo mancato utilizzo si sia verificato per la maggior parte del periodo d’imposta interessato, così come è avvenuto nel caso prospettato nel quesito. Pertanto, il diritto alla detrazione permane per gli interessi passivi pagati nell’anno 2011.
Il DL 138/11 ha esteso le regole delle società di comodo, determinate attraverso il “test di operatività” consistente nel confronto tra i ricavi dichiarati e quelli presunti determinati in base ai valori dell’attivo iscritti in bilancio, anche a due nuove categorie di contribuenti per i quali non ricorrono i presupposti previsti dalla legge. L’operatività è quindi da escludere anche nel caso di società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi e di società che nel triennio precedente per due periodi d’imposta sono state in perdita fiscale e per uno hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina delle società non operative. In tali fattispecie le società sono considerate non operative a partire dal quarto periodo d’imposta. La società nel 2012 sarà pertanto considerata di comodo nel caso in cui nel 2011 chiuderà con una perdita fiscale ovvero con un utile inferiore al reddito minimo determinato con il test di redditività.
I contratti di comodato di beni immobili, in forma scritta, sono soggetti, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Tariffa, Parte I, del D.P.R. n. 131/1986 all’imposta di registro in misura fissa, pari ad euro 168,00 che va pagata solo una volta all’atto di registrazione. La registrazione di tali contratti, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, deve avvenire entro venti giorni dalla loro stipula, indipendentemente dalla forma in cui sono stati redatti (atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata). I contratti di comodato di beni immobili vengono registrati e bollati in duplice copia: come previsto dall’art. 2, comma 1, Tariffa, Parte I del D.P.R. n. 642/1972, l’imposta di bollo è fissata nella misura di euro 14,62 (marca da bollo) per ogni quattro facciate scritte, ovvero per un totale di 100 righe o frazione di esse.
Le agevolazioni prima casa vengono estese alle pertinenze dell’immobile abitativo, acquistato in regime agevolato, purché le stesse siano classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7 ma limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria. L’aliquota Iva agevolata del 4% troverà, pertanto, applicazione solo per una delle due pertinenze. La seconda pertinenza sarà invece soggetta all’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% prevista dal n. 127-undecies) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972.
I redditi da lavoro sono di natura personale pertanto quelli percepiti dai figli non vanno mai dichiarati dai genitori. Nel caso prospettato il figlio, quindi, dovrà presentare il proprio modello Unico se vuole recuperare le ritenute subite, pur restando a carico del genitore per nel’anno 2011 (in quanto nel periodo d’imposta ha conseguito un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51).
Per individuare l’aliquota Iva da applicare nel caso di nota di credito si deve far riferimento al momento di effettuazione dell’operazione originaria. Così, ad esempio, se è stata emessa fattura con data 15 giugno 2011 per la fornitura di materiale e, successivamente, in data 31 ottobre 2011 è stata restituita la parte non utilizzata, la nota di credito a fronte del reso sarà con aliquota del 20 per cento. La stessa regola si applica in relazione alle note di debito (variazioni in aumento) emesse in caso di rettifica della base imponibile o dell’aliquota applicabile.
La risposta è positiva: il nuovo regime dei minimi infatti non prevede un’età massima oltre la quale non è possibile accedervi. E’ prevista, invece, una durata massima di cinque anni, durata che può essere superata solo da chi è più giovane, perché ha diritto, in questo caso, alle agevolazioni fino al trentacinquesimo anno di età. Ad esempio se un professionista inizia l’attività nel 2012 all’età di 25 anni, potrà usufruire di tale regime fino al 2022 (anziché fino al 2016), posto che in questo periodo rimanga entro i 30.000 euro di fatturato l’anno.
I soggetti che non hanno i requisiti per accedere al regime dei nuovi minimi passano ad un regime contabile con applicazione dell’IVA nelle fatture emesse. Pertanto devono addebitare in fattura l’IVA dovuta in base all’aliquota propria dei beni ceduti o dei servizi prestati.
La risposta è negativa. Per accedere al regime dei superminimi bisogna infatti non aver svolto una qualunque attività d’impresa o lavoro autonomo nel triennio precedente l’inizio della nuova attività, circostanza che si è invece verificata nel caso esposto.
Il credito IVA dell’anno precedente può essere compensato dal 16/01 dell’anno successivo fino alla soglia di 10.000€ annui. Se il contribuente presenta la dichiarazione annuale IVA in via separata può compensare fino a 15.000€ a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello IVA in via autonoma. Per superare la soglia di 15.000€ e compensare l’intero credito di 20.000,00€ sarà necessario il rilascio di un visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, oltre alla preventiva presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma.
La risposta è negativa. Le assicurazioni sono soggette a comunicazione all’Anagrafe tributaria da parte della compagnia
La possibilità di non dichiarare il reddito da locazione degli immobili ad uso abitativo, come previsto dall’art. 26, comma 1, TUIR, è subordinata al possesso del provvedimento di convalida di sfratto per morosità. In assenza di tale provvedimento il contribuente è tenuto a dichiarare il reddito da locazione, anche se non percepito.
La risposta è positiva. Infatti l’agevolazione nota come credito d’imposta “riacquisto prima casa” spetta, in base a quanto previsto dall’art. 7, Legge n. 448/98, ai contribuenti che acquistano, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata ai fini dell’imposta di registro / IVA, un’altra casa di abitazione, in presenza delle condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa di cui alla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86.
Nello spazio relativo all’anno di riferimento della sanzione deve essere indicato l’anno cui si riferisce il versamento. Ad esempio, se si intende regolarizzare l’omesso versamento dell’Iva relativa al mese di dicembre 2011, in scadenza il 16 gennaio 2012, si deve indicare l’anno cui si riferisce il versamento e cioè l’anno 2011.
Si ritiene che nel caso in esame l’emissione della fattura senza addebito dell’Iva da parte del fornitore americano identificato ai fini IVA in un altro paese UE diverso dall’Italia sia corretta. Si conferma inoltre che il committente soggetto passivo IVA in Italia dovrà procedere alla registrazione della fattura con il meccanismo del “reverse charge”, assolvendo l’IVA in Italia, nonché alla presentazione dell’elenco Intrastat.
Le spese mediche generiche, specialistiche, chirurgiche danno diritto alla detrazione dall’Irpef nella misura del 19% a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate. Pertanto, le spese sostenute per la visita medica necessaria per il rinnovo della patente di guida sono detraibili.
I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori sono deducibili se pagati per sé e per i familiari a carico. Pertanto il padre che ha pagato l’assicurazione può portare in deduzione la spesa per il servizio sanitario sulla polizza intestata al figlio nella propria dichiarazione dei redditi se questi è fiscalmente a suo carico.
L’agevolazione alla quale si riferisce il quesito è riconosciuta solo per i bambini fino a tre anni iscritti agli asili nido. Come si evince dalle istruzioni al modello 730/2012, è infatti possibile indicare ai righi da E17 ad E19, le spese (contraddistinte con il codice 33) sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio. Pertanto la risposta al quesito è negativa.
La risposta è positiva, perché non viene superato il limite previsto per il pagamento di somme in contanti (pari a 999,99 euro) ed il residuo importo dovuto viene corrisposto con strumenti tracciabili.
Nell’ambito delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, la mera vendita di materiale senza alcuna prestazione d’opera non è mai oggetto di agevolazione. In assenza della posa in opera, infatti, l’aliquota ridotta del 10 per cento può essere applicata soltanto alle cessioni di beni diversi dalle materie prime e semilavorati per la realizzazione di lavori di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica (rispettivamente lettere c), d) ed e) dell’ articolo 31, legge 5 agosto 1978 n. 457).
Ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lettera e) del DPR 633/72, il noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto messo a disposizione in un paese comunitario non si considera effettuato in Italia, indipendentemente dal luogo di materiale utilizzo. La fattura pertanto deve essere registrata fuori campo IVA per assenza del requisito della territorialità e non deve essere inserita nell’elenco riepilogativo Intrastat.
In base all’art. 25 del DPR 600/1972 gli enti, le imprese commerciali o agricole (sia in forma societaria che individuale) e i lavoratori autonomi, nonché i condomini quale sostituti d’imposta, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La norma prevede inoltre che la suddetta ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell’esercizio di impresa. E’ pertanto esclusa l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% per le prestazioni rese da una società a responsabilità limitata in quanto i redditi prodotti da società di capitali assumono la qualifica di reddito di impresa indipendentemente dal contenuto oggettivo della prestazione resa o della cessione effettuata.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, numero 5, del Dpr 633/1972, nel caso di autoconsumo di beni, la base imponibile si determina con le regole previste per il valore normale di commercio, che, in base all’articolo 14 del medesimo Dpr, si intende pari all’intero importo che il cessionario (in questo caso l’imprenditore) pagherebbe per l’acquisto di beni similari, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione dei beni obsoleti.
La risposta è affermativa. La lettera i-octies), comma 1, articolo 15 del Tuir ammette la detrazione nella misura del 19%, delle erogazioni liberali effettuate a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia statali che paritari, finalizzate all’edilizia scolastica nonché all’innovazione tecnologica o all’ampliamento dell’offerta formativa. Va ricordato che la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23, Dlgs 241/1997 (carta di credito, assegni circolari).
In base al comma 3 dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, gli importi indicati in fattura possono essere espressi in qualsiasi valuta purché l’Iva (se dovuta) venga espressa in euro, in caso di emissione di fattura da parte di un soggetto passivo residente in Italia. Per determinare il controvalore in euro dell’Iva (se dovuta), si dovrà prendere a riferimento il cambio alla data in cui l’operazione si ritiene effettuata ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/1972.In base al comma 3 dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, gli importi indicati in fattura possono essere espressi in qualsiasi valuta purché l’Iva (se dovuta) venga espressa in euro. Per determinare il controvalore in euro dell’ Iva (se dovuta), si dovrà prendere a riferimento il cambio alla data in cui l’ operazione si ritiene effettuata ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/1972.
La ritenuta esposta in fattura non è vincolante, in quanto viene normalmente inserita per agevolare il cliente al pagamento del corretto importo dovuto. Poiché però l’incasso della fattura avviene in sede di applicazione del nuovo regime forfetario (in concorrenza del quale non si applica la ritenuta sulle fatture emesse), il cliente dovrà pagare l’importo al lordo della ritenuta.
Poiché la fattura è stata emessa prima dell’incasso ai fini IVA rileva il documento nel 2015 e pertanto è giusto che sia stata esposta e poi riscossa, anche se nel 2016 è stata fatta l’adesione ad un regime non soggetto a tale imposta. Il versamento dell’IVA dovrebbe già essere stato fatto nel 2015 a prescindere dall’incasso del documento e quindi non si pone alcun problema in tal senso.